STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

BEAUTIFUL MIND

• art. 1 Sede e denominazione

E’ costituita l’Associazione denominata Beautiful Mind avente sede in Roma, piazza Capranica n. 78, 00186. La durata dell’Associazione è indeterminata.

• art. 2 Oggetto sociale e Scopi

L’Associazione non ha scopo di lucro. e si propone di : • contribuire ad attivare le migliori risorse culturali, intellettuali, istituzionali e imprenditoriali finalizzandone gli interventi a favore dello sviluppo del centro-sud e della nazione, come sistema e come singole realtà locali; • contribuire al mantenimento in Italia delle “eccellenze” operanti nei campi della ricerca e della tecnologia; • promuovere il dibattito sullo sviluppo del centro-sud, sulle priorità di intervento, sull’identificazione di problemi e soluzioni; • offrire alle istituzioni regionali e locali progetti, strumenti, metodologie, modalità di coordinamento e interventi operativi finalizzati all’ottenimento di risorse e alla loro ottimizzazione; • ideare, realizzare, coordinare o partecipare a programmi di:

• Ambiente e clima
• Formazione professionale di base universitaria e manageriale
• Marketing territoriale e Ambientale
• Marketing turistico
• Sviluppo infrastrutturale e delle Green Economy
• Valorizzazione delle risorse territoriali
• Attività di comunicazione
• Innovazione tecnologica
• Intelligenza artificiale
• Biomedica

• contribuire allo sviluppo di una classe dirigente locale -istituzionale, amministrativa, imprenditoriale- orientata a tematiche ecosostenibili; • essere e porsi nei confronti delle istituzioni e del tessuto produttivo locale come soggetto super partes, apolitico e senza fini di lucro; • contribuire, in accordo con le istituzioni e con gli organismi di rappresentanza industriale locali, nazionali e internazionali all’individuazione e alla promozione di un nuovo Posizionamento del Paese. Valorizzare adeguatamente l’insieme di quegli elementi che garantisca la migliore percezione delle potenzialità del meridione;

• art. 3 Attività istituzionali e organizzazione territoriale

L’Associazione in attuazione del suo scopo opererà con proprie risorse professionali o incaricando di volta in volta comitati di esperti o gruppi di lavoro allestiti in funzione delle finalità dell’intervento specie in materia ambientale.

L’Associazione opererà in ragione di risorse economiche attinte dal proprio patrimonio o sulla base di incarichi specifici ricevuti da organismi istituzionali o privati.

Beautiful Mind realizzerà la propria organizzazione territoriale attraverso Accademie (o anche “Academy”), autorizzati dal Governo nazionale dell’Associazione e disciplinati da apposito
Regolamento approvato dal medesimo Governo nazionale dell’Associazione.

Le “Academy”, a fronte dell’autorizzazione del Governo nazionale dell’Associazione, avranno la qualifica di soci dell’Associazione e verseranno a Beautiful Mind una quota associativa annuale.

• art. 4 Soci

Possono far parte dell’Associazione persone maggiori d’età che diano le maggiori garanzie etiche, morali e professionali per il perseguimento dei fini istituzionali, e che condividano le ispirazioni di Fondo che animano l’Associazione. L’adesione all’Associazione è volontaria e secondo modalità e termini di cui al successivo art. 5. I soci si dividono in:

1) Soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all’Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell’Associazione;

2) Soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all’Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto;

3) Soci onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica da parte del Governo, a fronte del costante impegno profuso all’interno dell’associazione o per la notorietà e la positiva immagine che per la loro presenza possono recare all’associazione,

4) Soci sostenitori; si considerano tali le persone fisiche o giuridiche, gli enti o gli organismi che contribuiscano con elargizioni o in altro modo significativo al perseguimento degli scopi associativi.

• art. 5 Assunzione della qualifica di socio

Per l’assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta presso l’ “Academy” di riferimento, in base alla propria residenza, , indicando: nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza; espressa volontà di far parte dell’associazione; piena ed incondizionata accettazione del presente Statuto nonchè delle deliberazioni degli organi sociali assunte in conformità alle disposizioni statutarie. Tutte le domande che perverranno all’ “Academy” incomplete e/o senza la firma dell’interessato e degli eventuali soci che ne sostengano la richiesta, non verranno prese in considerazione.

• art. 6 Procedimento per l’ammissione dei nuovi soci

Le “Academy” interpellate, in qualità di organizzazioni territoriali di Beautiful Mind sul territorio, , valutate le domande degli aspiranti e la documentazione allegata nonché la presenza dei requisiti e l’assenza di motivi ostativi decidono in ordine alle domande associative ricevute e comunicano l’esito della delibera all’interessato. Contro la denegata ammissione, l’interessato può ricorrere al Governo nazionale di Beautiful Mind, mediante l’invio di lettera raccomandata AR, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione di diniego all’iscrizione.Il Governo nazionale decide sui ricorsi in via definitiva ed in base all’esito l’ “Academy” di riferimento procede o meno a formalizzare l’iscrizione. All’atto dell’assunzione della qualifica di socio, la segreteria dell’ “Academy” dell’associazione provvede a consegnare un’apposita tessera di adesione all’interessato.

• art. 7 Contributi associativi

I nuovi associati sono tenuti a versare all’Associazione un contributo di iscrizione una volta tanto e/o un contributo annuale fissato ogni anno a partire dal mese di iscrizione alla fine dell’anno solare in corso. Per l’anno 2019 la quota omnicomprensiva sarà di Euro 60 (sessanta euro), in unica soluzione o in dodici canoni mensili di Euro 5,00 (cinque euro). Gli associati che si iscrivono per la prima volta nel 2019 corrisponderanno un contributo di iscrizione pari ad una quota annua di Euro 60,00 (sessanta euro), da corrispondersi pro-rata in unica soluzione o in canoni mensili, a decorrere dalla data di iscrizione.. Negli anni successivi il contributo di iscrizione e la quota annua saranno quelle stabilite dal Governo dell’Associazione. Nel caso in cui l’associato sia una persona giuridica essa sarà tenuta a versare il contributo associativo di iscrizione ed una quota annuale così come fissati al primo paragrafo. La posizione di associato, sia esso persona fisica o giuridica, è intrasmissibile sia per atto tra vivi che a causa di morte. I contributi associativi dovuti dalle “Academy” sono disciplinati all’art. 3.

• art. 8 Diritti e doveri dei soci

Tutti gli associati hanno il diritto di frequentare i locali dell’associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni ed alle attività dalla stessa organizzate.
Ciascun socio ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all’assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.
Tutti i soci sono tenuti:

• a) all’osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali
regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni
statutarie;
• b) a frequentare l’associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità
associative;
• c) a mantenere comportamenti cordiali ed amichevoli all’interno dei locali dell’associazione e a non
attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l’attività;
• d) al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a
determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal consiglio direttivo.
• art. 9 Perdita della qualifica di socio

I soci possono essere espulsi o radiati dall’associazione per i seguenti motivi:

• 1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
• 2) quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell’eventuale pagamento delle quote sociali stabilite dall’Assemblea per la partecipazione a talune iniziative dell’associazione;
• 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’associazione;
• 4) per indegnità.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dall’Assemblea a maggioranza semplice. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato.
Il provvedimento di espulsione o di radiazione non libera il socio dall’obbligo del pagamento delle eventuali somme dovute all’associazione.
I soci espulsi o radiati potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento dell’assemblea all’assemblea stessa.
Il ricorso non sospende l’esecutività dell’eventuale espulsione o radiazione.
La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente a mezzo apposita comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata dal socio all’Assemblea. Le dimissioni sono sempre accettate, ma il socio resta sempre obbligato nei confronti dell’associazione ove si sia reso debitore nei suoi confronti.

• art. 10 Organi sociali

Organi dell’Associazione Beautiful Mind sono: il Presidente, l’Assemblea Generale dei soci, il Governo, i Governatori, la Commissione di controllo e garanzia, il Segretario Economo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Comitato Scientifico

• art.11 Assemblea dei soci

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione.
Sono ammessi in assemblea tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
L’assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria.
Le assemblee sono convocate dal presidente dell’associazione con annuncio scritto ad ogni socio almeno quindici giorni prima della data fissata per l’adunanza, ovvero mediante affissione dell’avviso di convocazione in apposita bacheca presso la sede sociale e/o presso le altre sedi amministrative eventualmente costituite. Il Presidente può avvalersi della segreteria per adempiere alle formalità a tal fine necessarie.
L’avviso di convocazione deve contenere la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza, nonchè l’elenco delle materie da trattare.
L’assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione.
L’assemblea ordinaria viene convocata almeno due volte l’anno.
In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza semplice.
In seconda convocazione la deliberazione delibera validamente a maggioranza semplice.
L’Assemblea straordinaria è costituita da almeno un terzo degli associati e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti degli intervenuti.
Pur restando un dovere morale la partecipazione all’assemblea, gli associati possono farsi rappresentare da altri associati mediante delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun partecipante all’assemblea non può cumulare più di cinque deleghe. Non è ammessa la delega in occasione della delibera di scioglimento dell’ente.

• art. 12 Poteri dell’assemblea

Competono all’assemblea i seguenti poteri:
A in sede ordinaria :

1) l’elezione delle cariche dell’associazione;
2) l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
3) approvazione delle linee generali del programma di attività dell’anno.
4) la pronuncia sugli argomenti che le vengono prospettati dal Governo.
B) in sede straordinaria
1) delibera le modifiche dello Statuto;
2) delibera lo scioglimento dell’associazione in conformità a quanto previsto nel presente statuto;
3) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge od allo statuto.
Per deliberare sulle modifiche da apportare al presente statuto è indispensabile la presenza di almeno 2/3 dei soci ed il voto favorevole dei soci presenti. Qualora per due convocazioni non si sia raggiunto il quorum costitutivo, l’assemblea può essere nuovamente convocata in sede straordinaria il giorno successivo all’ultima convocazione e potrà essere regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice.
Per deliberare sullo scioglimento e sulla liquidazione dell’associazione è indispensabile la presenza di almeno i 4/5 dei presenti. Qualora per due convocazioni non si sia raggiunto il quorum costitutivo, si osservano le disposizioni contenute nel precedente comma, ma per la validità della delibera occorre
sempre il voto favorevole dei 4/5 dei presenti.
Il presidente dell’assemblea nomina un segretario.
Possono partecipare all’assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si riveli necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.
Le deliberazioni adottate dall’assemblea dovranno essere riportate su apposito libro a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.
Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le altre sedi amministrative eventualmente istituite.
Le delibere prese dall’assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto, obbligano tutti i soci dell’associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

• art. 13 Organi dell’assemblea

L’Assemblea nomina nel proprio seno il Presidente, tre scrutatori ed il Segretario che può essere scelto anche tra persone estranee ad esso. La partecipazione di un notaio è obbligatoria in caso di modifiche statutarie e di scioglimento dell’associazione.

• art. 14 Il Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale dell’associazione, nonché presidente dell’assemblea dei soci.
Egli rappresenta l’associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio.
Il Presidente è responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell’associazione, facendosi portavoce delle aspettative, delle idee e delle opinioni degli iscritti.
Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente esercita i seguenti poteri:

• a) cura l’attuazione delle deliberazioni assembleari;
• b) assume diritti ed obblighi per conto dell’associazione, essendone stato preventivamente autorizzato dal Governo, per quanto di loro competenza;
• c) delega, se lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanente parte delle sue competenze al Vice Presidente o ad uno o più consiglieri;
• d) sceglie quale debba essere la linea di collaborazione dell’associazione con altri organismi ed enti italiani e/o stranieri, previa autorizzazione del governo.
• e) esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.
• f) accetta per conto dell’associazione sovvenzioni, elargizioni, liberalità, contributi, da parte degliassociati e di terzi.

Il Presidente distribuisce gli incarichi tra i governatori; adotta i provvedimenti necessari in caso di urgenza e ne riferisce alla prossima seduta del Governo per la ratifica; delega uno dei Governatori a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

• art. 15 Il Governo

Il Governo è l’organo di amministrazione e di direzione dell’associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.
Il Governo è composto dai Soci Fondatori oltre ad altri 5 membri.
I Soci Fondatori hanno titolo a far parte del Governo in modo permanente, salvo espressa rinuncia.
I componenti del Governo non Soci Fondatori vengono eletti dall’Assemblea dei soci attraverso regolari elezioni, ciascuno nell’ambito di una terna proposta dal Governo tra gli associati reputati più idonei. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per appartenenza all’Associazione. In caso di ulteriore pareggio prevale l’età.
I governatori potranno eleggere tra loro un Soprintendente a maggioranza assoluta e determinarne i
poteri.
Per la prima volta i membri del consiglio direttivo, ivi compreso il Soprintendente, sono eletti direttamente in sede di costituzione dell’associazione dai soci fondatori.
Il primo mandato conferito ai governatori, non Soci Fondatori, avrà la seguente durata: per la prima metà dei governatori quattro anni e per la seconda metà dei governatori cinque anni. Ciò al fine di garantire nelle tornate future la permanenza di una parte della compagine governativa rispetto a quella
uscente.
Tutti i membri del Governo non Soci Fondatori durano in carica tre anni (fatta eccezione per il mandato originario) e sono rieleggibili.
Per assicurare la stabilità, coerenza e continuità dell’amministrazione, alla scadenza del triennio di carica, devono essere sostituti i governatori uscenti che rappresentano la metà esatta della compagine governativa, mentre rimarranno in carica i governatori di più recente nomina, sino alla scadenza del loro mandato e nel rispetto delle disposizioni statutarie. Tale avvicendamento ha lo scopo di salvaguardare il tessuto intellettuale e culturale che sostiene l’associazione e deve rappresentare garanzia di affidabilità per quanti intendano contribuire alle attività dell’associazione, tutelando al tempo stesso il prestigio e l’indipendenza dell’organismo stesso.
Nel caso di morte o di dimissioni di uno o più componenti del Governo, l’Assemblea darà luogo alla sostituzione sempre nell’ambito della terna proposta dal Governo. Il nuovo Governatore rimarrà in carica limitatamente al periodo di tempo pari a quello in cui doveva restare in carica il componente sostituito ed è rieleggibile sempre se riammesso in terna dal Governo.

• art. 16 Poteri del Governo

Il Governo è l’organo deliberante dell’Associazione sia per l’ordinaria che per la straordinaria
amministrazione. Il Governo ha i seguenti compiti:
1) determina le direttive di azione dell’Associazione secondo gli indirizzi espressi dall’assemblea;
2) esercita in caso d’urgenza i poteri dell’assemblea salvo ratifica da parte della stessa Assemblea;
3) autorizza la costituzione delle articolazioni territoriali di Beautiful Mind, c.d. Accademie o “Academy”. Può, inoltre, autorizzare la costituzione di dipartimenti di cui faranno parte professionisti esperti nei vari settori di competenza.
4) fissa le quote di iscrizione ed i contributi a carico delle “Academy” e degli altri associati, nonché le modalità per il loro calcolo (per numero di dipendenti od altro), e le eventuali quote integrative.
5) studia e sviluppa le attività necessarie per il raggiungimento degli scopi dell’associazione, nonché le iniziative per ottenere i mezzi finanziari occorrenti al raggiungimento degli scopi stessi.
6) delibera su tutte le disposizioni destinate a regolare, in conformità al presente statuto, il funzionamento dell’Associazione, ivi comprese le modalità di costituzione, le caratteristiche,
l’organizzazione i compiti ed i poteri delle “Academy”;
7) delibera sui bilanci da presentare annualmente all’Assemblea e riferisce all’Assemblea stessa sull’attività svolta e sulla gestione finanziaria;
8) nomina il segretario dell’associazione e delibera sulla revoca, fissandone l’eventuale compenso;
9) decide sui reclami presentati contro le decisioni delle “Academy” di diniego dell’iscrizione
all’Associazione;
10) delibera sulla decadenza e sull’esclusione degli associati;
11) esercita ogni altra funzione che non sia per legge o per statuto riservata all’assemblea;
12) ratifica i provvedimenti adottati in via d’urgenza dal Soprintendente qualora previsto a quelli delegati dai singoli Governatori.
Il Governo opera con l’intervento di almeno tre componenti oltre il Presidente e delibera a maggioranza di voti.
Il Governo si riunisce ordinariamente ogni due mesi. In via straordinaria potrà essere convocato dal Soprintendente o da uno o più governatori delegati .

• art. 17 Compiti dei governatori

I Governatori curano l’istruttoria degli affari di loro competenza da sottoporre al governo. Curano altresì l’esecuzione dei deliberati del Governo che riguardano il loro settore di attività.
Può essere delegata ai singoli Governatori, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Governo, l’adozione di provvedimenti riguardanti la propria sfera di competenza. Dei provvedimenti adottati i Governatori danno periodicamente conto al Governo.
Qualora particolari esigenze lo richiedano il Governo può deputare ad associati che ne abbiano specifica competenza la cura di un determinato settore dell’attività dell’associazione.
Il compito dei deputati è soltanto informativo e propositivo.
I deputati possono partecipare alle sedute del Governo limitatamente agli argomenti ai quali sono interessati, ma senza diritto di voto.

• art. 18 Commissione di controllo e garanzia

E’ istituita una commissione di controllo e garanzia per l’esame di legittimità e di merito delle deliberazioni del Governo aventi ad oggetto:
1) La gestione straordinaria del patrimonio ossia le deliberazioni riguardanti atti che eccedono la ordinaria amministrazione;
2) la contrazione di mutui
3) le spese eccedenti la somma di Euro 100.000 o altro limite che verrà fissato dall’Assemblea in relazione al corso della moneta;
4) le liti attive e passive, escluse quelle di competenza del Giudice di Pace;
5) la pianta organica ed il trattamento economico del personale;
6) l’adozione di regolamenti.
Resta salva la facoltà del Governo di dare provvisoria esecuzione alle deliberazioni che rivestano carattere d’urgenza

• art. 19 Organi della Commissione di controllo e garanzia

La commissione di controllo e garanzia è costituita dal Presidente dell’Associazione e da due componenti nominati dall’assemblea con votazione segreta, prescelti tra gli associati e proposti dal Governo, che per competenza e professionalità o pratica di amministrazione, anche nel Governo dell’ente saranno ritenuti più idonei a svolgere tale incarico.
La commissione di controllo e garanzia resta in carica tre anni. Essa può decidere anche con soli due componenti allorché il terzo sia impossibilitato o assente.
La Commissione si riunirà nei locali sociali. o in altra sede che il Presidente riterrà più opportuna.

Le comunicazioni del Governo alla Commissione dovranno essere effettuate presso il domicilio del Presidente.

• 20 Il Segretario-economo

Il Segretario-economo è scelto dall’Assemblea tra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell’associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.
Il Segretario-economo firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo statuto gli riconosce.
Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Governo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall’associazione nello svolgimento dell’attività sociale.
Il Segretario-economo provvede a redigere materialmente il bilancio consuntivo e quello preventivo per ciascun esercizio sociale, proponendoli poi al Governo, insieme ad una apposita
relazione di accompagnamento che, votata dall’Assemblea verrà fatta propria dal Presidente.

• art. 21 Gratuità degli incarichi

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate, sostenute in nome e per conto dell’associazione e salvo i compensi stabiliti per l’assolvimento di specifici incarichi, ove preventivamente autorizzati dal Governo e ratificati dalla Commissione di controllo e garanzia.

• art. 22 Patrimonio dell’associazione

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
1) dalle donazioni di privati, liberalità delle imprese, lasciti testamentari, contributi di enti pubblici.
I contributi possono essere anche in denaro o in natura (oggetti; beni mobili ed immobili; beni strumentali; prestazioni lavorative-volontariato; beni ad utilizzo pluriennale quali ad esempio opere d’arte; titoli di stato e partecipazioni azionarie; diritti di sfruttamento di opere d’ingegno).
2) previa conforme delibera dell’assemblea, dalle eventuali eccedenze attive, anche parziali, della gestione annuale.
Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l’associazione è stata costituita, ed è indivisibile finché dura l’associazione.
I soci espulsi o radiati o dimissionari non possono pretendere una quota del patrimonio dell’associazione.
Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione nè durante la vita dell’associazione né all’atto del suo eventuale scioglimento.
Le entrate dell’associazione sono costituite:
1) dalle rendite del suo patrimonio;
2) dalle quote sociali una tantum o annuali:
3) dai contributi, elargizioni, donazioni lasciti disposti in favore dell’associazione;
4) Dall’esercizio delle attività sociali.

• art. 23 Esercizio sociale

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.
Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti materialmente dal Segretario -economo, approvati dal Governo e sottoposto al vaglio dell’assemblea dei soci, secondo modalità e termini di cui al presente statuto.
Il bilancio annuale deve essere reso noto a tutti gli associati previo deposito presso la sede sociale nei giorni precedenti, in modo che ogni associato ne possa prendere visione.
Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in assemblea, rispettivamente, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ciascun anno nei termini di legge.

• art. 24 Scioglimento dell’associazione

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci per i seguenti
motivi:
1) conseguimento dell’oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
2) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il perseguimento dei propri fini;
3) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l’associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell’attività.
In caso di scioglimento dell’associazione per qualunque causa, l’assemblea dei soci in sessione straordinaria deciderà anche in merito alla destinazione del patrimonio residuo, vagliando anche l’ipotesi di destinarlo ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

• art. 25 controversie

In caso di controversie fra i soci o fra i soci e l’associazione, relativamente all’atto costitutivo o al presente statuto, sarà competente un collegio di arbitri nominati uno per ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo o dal Presidente del tribunale di Roma, il quale giudicherà secondo equità e senza formalità di procedure, salvo che tali controversie non siano per legge demandate al giudizio dell’autorità giudiziaria.

• art. 26 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme contenute negli eventuali altri regolamenti.
Restano in ogni caso ferme le disposizioni di legge in materia.